Lo Statuto

ASSOCIAZIONE PROTEGGO IL MIO CUORE ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

PROTEGGO IL MIO CUORE, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Viareggio e con durata illimitata.

Qualora l’associazione venisse iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore sin da ora si conviene che la denominazione sarà “PROTEGGO IL MIO CUORE ETS”

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,  di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  • favorire l’aggregazione di persone a rischio di fibrillazione atriale in base a test di screening ai quali hanno partecipato in collaborazione con il proprio medico di base o con il personale delle farmacie comunali; pazienti con fibrillazione atriale permanente o con altre aritmie cardiache che abbiano causato disturbi o necessitato di ricoveri ospedalieri, coinvolgendo i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari;
  • promuovere educazione sanitaria e potenziamento delle conoscenze (health literacy) sulle malattie aritmiche cardiache, in particolare la fibrillazione atriale, al fine di stimolare il

dibattito tra gli associati sulle misure di prevenzione, precoce riconoscimento ed intervento dei disturbi aritmici e delle sue conseguenze;

  • fare leva su queste conoscenze acquisite, in collaborazione con specialisti della disciplina medica, medici di medicina generale, farmacisti e ricercatori, per suggerire dalla base approcci e comportamenti sanitari in linea con le loro esigenze, favorendo così una migliore integrazione tra i diversi attori della salute, e ponendo il paziente al centro degli interventi e delle soluzioni proposte;
  • promuovere una stretta collaborazione con Associazioni con simili finalità che si costituiranno in Europa, nelle città di Atene, Tromso, Amburgo, Sassari, se il progetto Eye4MyRhythm sarà finanziato dalla Commissione Europea. L’organizzazione costituirà un proprio spazio libero attraverso l’Europa per pazienti con fibrillazione atriale, con un sito web disponibile in diverse lingue, inglese, italiana, greca, tedesca, spagnola. Il sito conterrà informazioni sul progetto Eye4MyRhythm, pubblicazioni sulla tematica, sezioni dedicate “talk with the Expert” con domande e risposte, o dedicate a Tweets e blog per i pazienti dove potranno condividere opinioni e suggerimenti, tradotti nelle varie lingue;
  • organizzazione e gestione di riunioni periodiche tra gli associati per discutere sui sintomi, gli interventi diagnostici ricevuti, le terapie effettuate per prevenire o curare l’aritmia, allo scopo di potenziare le conoscenze reciproche sul problema cardiaco;
  • elaborare, promuovere dibattiti, convegni culturali e ricreativi, indagini preventive sulla popolazione da realizzarsi in vario modo; organizzare e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del soggetto con aritmia cardiaca, in particolare la fibrillazione atriale, alla lotta e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici, al sostegno della ricerca scientifica;
  • stimolare campagne di sensibi­lizzazione ed a ogni altra forma di comunicazione atta a divulgare le conoscenze nel campo delle aritmie cardiache;
  • favorire la diffusione mediatica attraverso il proprio sito web delle attività proprie, creando link con altre Associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come scopo la prevenzione della fibrillazione atriale e di altre aritmie o cardiopatie;
  • favorire la ricerca scientifica attraverso collegamenti con le strutture Cardiologiche, gli Istituti di Ricerca in campo Cardiovascolare, le Società scientifiche, ai fini della prevenzione e della realizzazione di una maggiore partecipazione alle tematiche attinenti alla stratificazione del rischio ai fini prognostici e alla cura delle aritmie;
  •  promuovere ed organizzare attività che permettano di intervenire sui fattori di rischio modificabili, quali la sedentarietà, attraverso corsi o altre forme di attività fisica, correzione di errati stili di vita, azioni per contrastare il diabete mellito, l’obesità, l’ipertensione arteriosa, e per mantenere i benefici risultati ottenuti con la riabilitazione cardiologica, se effettuata;
  • organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della conoscenza della fibrillazione atriale o di altre aritmie;
  • promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da parte degli associati per fornire sostegno morale diretto o a distanza o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone fragili o svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
  • organizzare e promuovere attività e dibattiti finalizzati alla conoscenza della malattia aritmica e alla prevenzione nella scuola;
  • rientra tra gli scopi dell’Associazione anche il miglioramento delle cure delle malattie cardiova­scolari da perseguire tramite l’acquisto e l’assegnazione di attrezzature e di macchinari speciali o in­novativi ai Reparti ospedalieri di Cardiologia.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Sono associati Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione stessa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione di volta in volta indicati dal Consiglio Direttivo;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • Il vice-presidente del Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente onorario
  • Il Segretario del Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di controllo;

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. In deroga all’art.24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 i nuovi associati hanno diritto di voto dal momento in cui avviene l’iscrizione del libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’intervento in assemblea può avvenire attraverso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero attraverso l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero all’indirizzo email o pec indicato all’atto di richiesta di ammissione; l’avviso deve contenere l’ordine del giorno. Sono valide le assemblee costituite senza formale convocazione purché in forma totalitaria. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il

30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 Novembre).

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • nomina e revoca, comitati interni all’associazione attribuendogli funzioni e compiti specifici;
  • approva il bilancio di esercizio;

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

L’Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da 5 a 9 membri scelti tra gli associati, compresi il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire attraverso mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, possono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

ART. 10

(Il Vice- Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta lo stesso sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 11

(Il Presidente onorario)

L’Assemblea degli associati può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

ART. 12

(Il segretario del Consiglio Direttivo)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Aderenti all’Associazione.

ART. 13

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati e deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità :

nel caso l’associato ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.  

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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